sabato 9 ottobre 2010

Papa Benedetto XVI ai partecipanti al Convegno di studio per il XX anniversario del Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium.


DISCORSO DEL SANTO PADRE BENEDETTO XVI

AI PARTECIPANTI AL CONVEGNO DI STUDIO PROMOSSO DAL PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI PER IL XX ANNIVERSARIO DELLA PROMULGAZIONE DEL

CODEX CANONUM ECCLESIARUM ORIENTALIUM

Sala Clementina
Sabato, 9 ottobre 2010

Signori Cardinali,
Venerati Patriarchi, Arcivescovi Maggiori,
Cari Fratelli nell’Episcopato e nel Sacerdozio,
Illustri Rappresentanti di altre Chiese e Comunità ecclesiali, Egregi Operatori del Diritto Canonico Orientale,

con grande gioia vi accolgo a conclusione del Convegno di studio, col quale si è voluto opportunamente celebrare il ventesimo anniversario della promulgazione del Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium. Vi saluto tutti cordialmente ad iniziare da Mons. Francesco Coccopalmerio, che ringrazio per le parole che mi ha rivolto anche a nome dei presenti. Un pensiero riconoscente alla Congregazione per le Chiese Orientali, al Pontificio Consiglio per la Promozione dell’Unità dei Cristiani e al Pontificio Istituto Orientale, che hanno collaborato con il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi nell’organizzare questo Convegno. Desidero esprimere cordiale apprezzamento ai Relatori per il competente apporto scientifico a questa iniziativa ecclesiale.

A vent’anni dalla promulgazione del Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium vogliamo rendere omaggio all’intuizione del Venerabile Giovanni Paolo II, il quale, nella sua sollecitudine affinché le Chiese orientali cattoliche «fioriscano e assolvano con nuovo vigore apostolico la missione loro affidata» (Conc. Ecum. Vat. II, Decr. Orientalium Ecclesiarum, 1), ha voluto dotare queste venerande Chiese di un Codice completo, comune e adatto ai tempi. Così si è adempiuta «la stessa costante volontà dei romani pontefici di promulgare due Codici, uno per la Chiesa latina e l’altro per le Chiese orientali cattoliche» (Cost. ap. Sacri canones). Al tempo stesso, si è riaffermata «chiarissima l’intenzione costante e ferma del supremo legislatore nella Chiesa a riguardo della fedele custodia e diligente osservanza di tutti i riti» (Ibid.)

Il Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium è stato seguito da due altri importanti documenti del magistero di Giovanni Paolo II: la Lettera enciclica Ut unum sint (1995) e la Lettera apostolica Orientale Lumen (1995). Inoltre, non possiamo dimenticare il Direttorio per l’applicazione dei principi e delle norme sull’ecumenismo, pubblicato dal Pontificio Consiglio per la Promozione dell’Unità dei Cristiani (1993) e l’Istruzione della Congregazione per le Chiese Orientali circa l’applicazione delle prescrizioni liturgiche del Codice (1996). In questi autorevoli documenti del Magistero diversi canoni del Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, come del Codex Iuris Canonici vengono quasi testualmente citati, commentati ed applicati alla vita della Chiesa.

Questa ricorrenza ventennale non è solo evento celebrativo per conservarne la memoria, bensì provvida occasione di verifica, alla quale sono chiamate anzitutto le Chiese orientali cattoliche sui iuris e le loro istituzioni, specie le Gerarchie. Al riguardo, la Costituzione Apostolica Sacri canones già prevedeva gli ambiti di verifica. Si tratta di vedere in quale misura il Codice abbia avuto effettivamente forza di legge per tutte le Chiese orientali cattoliche sui iuris e come sia stato tradotto nell’attività della vita quotidiana delle Chiese orientali; come pure in quale misura la potestà legislativa di ciascuna Chiesa sui iuris abbia provveduto alla promulgazione del proprio diritto particolare, tenendo presenti le tradizioni del proprio rito, come pure le disposizioni del Concilio Vaticano II.

Le tematiche del vostro Convegno, articolate in tre unità: la storia, le legislazioni particolari, le prospettive ecumeniche, indicano un iter quanto mai significativo da seguire in questa verifica. Essa deve partire dalla consapevolezza che il nuovo Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium ha creato per i fedeli orientali cattolici una situazione disciplinare in parte nuova, diventando valido strumento per custodire e promuovere il proprio rito inteso come «patrimonio liturgico, teologico, spirituale e disciplinare, distinto per cultura e circostanze storiche di popoli, che si esprime in un modo di vivere la fede che è proprio di ciascuna Chiesa sui iuris» (can. 28, § 1).

In proposito, i sacri canones della Chiesa antica, che ispirano la vigente codificazione orientale, stimolano tutte le Chiese orientali a conservare la propria identità, che è allo stesso tempo orientale e cattolica. Nel mantenere la comunione cattolica, le Chiese orientali cattoliche non intendevano affatto rinnegare la fedeltà alla loro tradizione. Come più volte è stato ribadito, la già realizzata unione piena delle Chiese orientali cattoliche con la Chiesa di Roma non deve comportare per esse una diminuzione nella coscienza della propria autenticità ed originalità. Pertanto, compito di tutte le Chiese orientali cattoliche è quello di conservare il comune patrimonio disciplinare e alimentare le tradizioni proprie, ricchezza per tutta la Chiesa.

Gli stessi sacri canones dei primi secoli della Chiesa costituiscono in larga misura il fondamentale e medesimo patrimonio di disciplina canonica che regola anche le Chiese ortodosse. Pertanto, le Chiese orientali cattoliche possono offrire un peculiare e rilevante contributo al cammino ecumenico. Sono lieto che nel corso del vostro simposio abbiate tenuto conto di questo particolare aspetto e vi incoraggio a farne oggetto di ulteriori studi, cooperando così, da parte vostra al comune impegno di aderire alla preghiera del Signore: «Tutti siano una cosa sola…perché il mondo creda…» (Gv 17,21).

Cari amici, nell’ambito dell’attuale impegno della Chiesa per una nuova evangelizzazione, il diritto canonico, come ordinamento peculiare ed indispensabile della compagine ecclesiale, non mancherà di contribuire efficacemente alla vita e alla missione della Chiesa nel mondo, se tutte le componenti del Popolo di Dio sapranno saggiamente interpretarlo e fedelmente applicarlo. Esorto perciò, come fece il Venerabile Giovanni Paolo II, tutti i diletti figli orientali «a osservare i precetti indicati con animo sincero e con umile volontà, non dubitando minimamente che le Chiese orientali provvederanno nel miglior modo possibile al bene delle anime dei fedeli cristiani con una rinnovata disciplina, e che sempre fioriranno e assolveranno il compito loro affidato sotto la protezione della gloriosa e benedetta sempre vergine Maria che con piena verità è chiamata Theothokos e che rifulge come madre eccelsa della Chiesa universale» (Cost. ap. Sacri canones).

Accompagno questo auspicio con la Benedizione Apostolica, che imparto a voi e a quanti recano il proprio contributo nei vari campi connessi con il diritto canonico orientale.

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